| (Proroga dei lavori socialmente utili).
1. In attesa del compimento della procedura di selezione
per la copertura delle carenze di organico delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, tutti i
progetti relativi a lavori socialmente utili sono prorogati
fino alla data di effettivo assorbimento dei soggetti, aventi
i requisiti di cui all'articolo 4, da parte delle citate
amministrazioni.
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