| (Accesso anticipato al trattamento pensionistico).
1. Coloro che sono impiegati in lavori socialmente utili,
ai sensi del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, e
delle altre disposizioni vigenti in materia, possono accedere,
entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, al trattamento pensionistico
di anzianità o di vecchiaia con un anticipo di dieci anni
sull'età anagrafica ovvero contributiva prevista dalla
normativa vigente.
| |