| (Estensione della legge ad altri soggetti).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
anche ai lavoratori soci di cooperative con le quali le
amministrazioni pubbliche hanno stipulato convenzioni per lo
svolgimento di lavori socialmente utili, anche ai sensi del
decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori
impiegati nei rapporti di cui al decreto-legge 12 febbraio
1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per
quanto concerne il comune di Palermo, ed al decreto-legge 2
agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune
e la provincia di Napoli.
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