| (Copertura finanziaria).
1. Al fine di provvedere alla integrale copertura degli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, il
Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante disposizioni per la tassazione di
trasferimenti di capitale all'estero riguardante tutte le
transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere
speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per
cento con riferimento alle operazioni aventi durata non
superiore ai sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per
cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta
giorni e sino all'1,8 per cento su operazioni di durata
superiore ai trenta giorni.
2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante disposizioni per
l'armonizzazione della tassazione di cui al comma 1 con altre
eventuali risorse finanziare destinate al finanziamento degli
interventi previsti dalla presente legge, nonché disposizioni
che prevedono l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) sino al 2 per cento sui beni finali di
investimento ed una tassazione sull'innovazione tecnologica,
che produce decremento occupazionale, consistente in una
addizionale IVA del 3 per cento su tali immobilizzazioni
tecniche.
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