| 1. Il Presidente della Commissione è nominato di intesa
dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, al di fuori dei componenti la Commissione, tra i
membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
2. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento
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interno che comprende le norme relative alle audizioni e alle
testimonianze.
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