| (Sezioni giurisdizionali).
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:
" 5. Avverso le sentenze delle sezioni
giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione
dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è
ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che
giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le
materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti.
Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per
soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto
quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte
da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla
classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
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5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal
procuratore regionale competente per territorio o dal
procuratore generale, entro sessanta giorni dalla
notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.
Entro i trenta giorni successivi deve essere depositata nella
segreteria del giudice di appello la copia notificata
dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza
appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.
5- ter. Le sentenze delle sezioni giurisdizionali
regionali sono esecutive. Il ricorso in appello alle sezioni
giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della
sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale,
tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale
territorialmente competente o del procuratore generale, nelle
ipotesi in cui è proposto il ricorso in appello e quando
ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata
emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale
centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva
al deposito del ricorso. I difensori delle parti e il
procuratore generale devono essere sentiti in camera di
consiglio, ove ne facciano richiesta.".
2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano
con sette magistrati.
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:
" 8-bis. E' istituita una terza sezione
giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni
giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle
sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto
particolarmente consistente, possono essere assegnati, con
delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di
coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di
coordinamento non può essere superiore a dieci unità.".
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