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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


607
DDL0042-0006
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL13-42)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
...Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ13 ZZDL ZZPR
                  (Sezioni giurisdizionali).
      1.  Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15
  novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dai seguenti:
      " 5. Avverso le sentenze delle sezioni
  giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione
  dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è
  ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che
  giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le
  materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti.
  Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per
  soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto
  quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte
  da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla
  classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
 
                               Pag. 8
 
    5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal
  procuratore regionale competente per territorio o dal
  procuratore generale, entro sessanta giorni dalla
  notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.
  Entro i trenta giorni successivi deve essere depositata nella
  segreteria del giudice di appello la copia notificata
  dell'atto di appello unitamente alla copia della sentenza
  appellata.  Agli appelli si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.
      5- ter.  Le sentenze delle sezioni giurisdizionali
  regionali sono esecutive.  Il ricorso in appello alle sezioni
  giurisdizionali centrali non sospende l'esecuzione della
  sentenza impugnata.  La sezione giurisdizionale centrale,
  tuttavia, su istanza di parte o del procuratore regionale
  territorialmente competente o del procuratore generale, nelle
  ipotesi in cui è proposto il ricorso in appello e quando
  ricorrono gravi motivi, può disporre, con ordinanza motivata
  emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
  Sull'istanza di sospensione la sezione giurisdizionale
  centrale provvede non oltre la sua seconda udienza successiva
  al deposito del ricorso.  I difensori delle parti e il
  procuratore generale devono essere sentiti in camera di
  consiglio, ove ne facciano richiesta.".
      2.  Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano
  con sette magistrati.
      3.  Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15
  novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 14 gennaio 1994, n. 19, è inserito il seguente:
      " 8-bis.  E' istituita una terza sezione
  giurisdizionale centrale.  Per le esigenze delle funzioni
  giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle
  sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto
  particolarmente consistente, possono essere assegnati, con
  delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di
  coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di
  coordinamento non può essere superiore a dieci unità.".
 
DATA=960427 FASCID=DDL13-42 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0042 TOTPAG=0012 TOTDOC=0015 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=022 PAGFIN=0008 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=004200 00 FASCIDC=13DDL0042 SORTNAV=0004200 000 00000 ZZDDLC42 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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