| 1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie
funzioni, si avvale dell'opera e della collaborazione di
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi altro
pubblico dipendente, nonché di consulenti e di esperti esterni
alla pubblica amministrazione di sua scelta.
2. La Commissione può ordinare la esibizione di atti,
documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta e, se
questa è rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del
sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di
polizia giudiziaria.
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