| 1. Quando per la stessa materia su cui si svolge
l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, la
Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei
componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie,
atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini
istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in
copia.
2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa,
la Commissione può chiedere copia degli atti, e, sentita la
competente autorità amministrativa, ha facoltà di chiedere la
sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione
dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è
tenuta ad uniformarsi a tale richiesta.
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