| 1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno
dalla data della sua istituzione.
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2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno
o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
3. Se sulle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta
l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti,
delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del
testo delle dichiarazioni delle persone convocate, dei
documenti e degli atti.
5. La Commissione riferisce, altresì, alle Camere entro
sei mesi dalla data della sua istituzione.
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