| 1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n.1185, è sostituita dalla seguente:
" b) i genitori che, avendo prole minore, non
ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia
l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo
della potestà sul figlio;".
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