| 1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n.1185,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del primo comma è sostituito
dal seguente: "Il passaporto ordinario, rilasciato dopo
l'entrata in vigore della presente legge, è valido per dieci
anni.";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La validità del passaporto di chi non ha ancora
soddisfatto gli obblighi militari, salvo per coloro che
risiedono all'estero in posizione coscrizionale regolare, non
può superare il periodo di un anno.";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche
Pag. 3
prima della scadenza, per periodi complessivamente non
superiori a dieci anni dalla data del rilascio.";
d) il quinto comma è abrogato.
| |