| 1. E' autorizzata la spesa di lire 5.800 milioni per
l'anno 1998 e di lire 300 milioni per l'anno 1999 per
l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di
presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO),
previsto dal 1^ luglio al 31 dicembre 1998.
2. Il Ministro degli affari esteri provvede a
somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito
a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma
2, di importo anche eccedente il limite già previsto
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440,
come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n.386, e dal
regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367.
3. In relazione all'eccezionalità del-l'evento ed alla
necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori,
le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla
organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in
deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I beni
in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello
Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di
credito relative alle spese per l'organizzazione della
presidenza è presentato, entro sei mesi dalla conclusione del
periodo di presidenza, all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri.
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