| 1. E' istituita, per la durata massima di dodici mesi, una
delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana
della UEO, alla quale spetta il compito di assolvere agli
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adempimenti necessari per il buon esito della presidenza
stessa.
2. La delegazione di cui al comma 1 è nominata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro della difesa, ed è composta da un funzionario del
Ministero degli affari esteri, che la dirige e che svolge le
funzioni di funzionario delegato di cui all'articolo 1, comma
2, e da un massimo di dieci unità provenienti da
amministrazioni statali o enti pubblici, tramite distacco o
collocamento fuori ruolo, di cui due dal Ministero
dell'interno.
3. Il trattamento economico resta comunque a carico delle
amministrazioni di provenienza dei componenti.
4. Al fine di assicurare la traduzione simultanea degli
interventi durante le conferenze, la traduzione degli atti a
verbale ed i contatti con le delegazioni straniere, il capo
della delegazione è autorizzato a stipulare non più di cinque
contratti di diritto privato, di durata non superiore a dodici
mesi da esaurire entro il termine del 30 giugno 1999. La
misura della remunerazione è stabilita con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla
base dei criteri correnti nella pubblica amministrazione.
5. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili
adempimenti connessi con la gestione della presidenza
italiana, i componenti dell'ufficio di supporto della
delegazione, dipendenti del Ministero degli affari esteri,
possono essere autorizzati, nel limite di un contingente di
venti unità, a svolgere lavoro straordinario nella misura non
superiore al venti per cento dei limiti massimi stabiliti
dalle vigenti disposizioni.
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