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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60722
DDL5070-0002
Progetto di legge Camera n. 5070 - testo presentato - (DDL13-5070)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5070. TESTIPDL
...C5070.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5070 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  intende innovare profondamente l'attuale sistema di
  reclutamento del personale della scuola e in coerenza con le
  finalità della legge sull'autonomia delle istituzioni
  scolastiche affidare ad esse ampie responsabilità nella
  gestione del personale.  Questa scelta, a partire dalla Gran
  Bretagna con l' Educational Act  del 1988, è oggi
  condivisa da molti Paesi europei e dell'Organizzazione per la
  cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).  Anche in Francia
  è caldamente consigliata dal recente rapporto Fauroux  (Pour
  L'école,  Paris, 1997).  Essa tende ad "alleggerire"
  l'amministrazione centrale e periferica da incombenze e
  impegni gestionali che le impediscono di svolgere
  adeguatamente le indispensabili funzioni di supporto indirizzo
  e valutazione del sistema scolastico.  La presente proposta di
  legge risponde inoltre ad una finalità di modernizzazione del
  sistema scolastico introducendo modelli e sistemi di
  reclutamento ed anche tipologie di rapporto di lavoro
  flessibili, che si dimostrano più pertinenti nel corrispondere
  ad una offerta formativa che deve rispondere ai bisogni di
  un'utenza varia e diversificata.
     Inutile dire che l'Italia, più di ogni altro Paese
  dell'Unione europea, ha bisogno di migliorare la qualità
  professionale di tutto il personale della scuola.  Il primo
  passo verso questo obiettivo prioritario resta un buon sistema
  di selezione.  Nessun investimento nella formazione in servizio
  o nell'aggiornamento - per la quale si spendono poco meno di
  60 mila lire per addetto! - può rimediare ai disastri di un
  reclutamento scadente.  Secondo una recente indagine solo il
 
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  13,3 per cento degli insegnanti attualmente in servizio ha
  superato un regolare concorso (Cerace,  I dipendenti
  pubblici,  Bologna, 1994).  Non vi è dubbio che proseguire
  con l'attuale sistema significa mettere a repentaglio ogni
  scelta di rinnovamento futuro del sistema scolastico e di
  riconoscimento della professionalità dei docenti.
     La presente proposta di legge è quindi anche un invito al
  Parlamento a riflettere sull'importanza strategica e sulle
  conseguenze a lungo termine delle scelte che stiamo per fare,
  le quali non devono compromettere né le ambiziose prospettive
  dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole né
  l'avvio (non ancora una realtà) dei corsi di specializzazione
  universitaria per tutti gli insegnanti, istituiti dalla legge
  n. 341 del 1990, che ha dovuto attendere ben sette anni per
  trovare una effettiva regolamentazione.
     L'articolo 1 elenca i princìpi generali cui deve ispirarsi
  l'istituzione scolastica autonoma nella definizione del
  fabbisogno di personale e nel reclutamento; sono richiamati
  quelli già in vigore in tutto il pubblico impiego con
  l'emanazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, e
  successive modificazioni, ovvero pubblicità, imparzialità,
  trasparenza, economicità e celerità.  Purtroppo è un paradosso,
  ma l'attuale sistema di reclutamento non risponde a nessuno di
  questi princìpi essenziali per una corretta gestione del
  personale.  Infatti, l'esperienza dei concorsi nella scuola
  dimostra che:
       1) non sono veramente pubblici, se non nel senso
  puramente burocratico.  Il bando è inviato a destinatari
  anonimi nella forma primitiva di una circolare o di una
  ordinanza; esso non contiene nessuna seria informazione sulla
  professione o sul posto che l'aspirante intende ricoprire.  Ad
  esempio, un insegnante non saprà mai dal bando le
  caratteristiche, le condizioni, la retribuzione né le
  possibilità di carriera del suo futuro mestiere.  Lo Stato
  preferisce che siano i privati ad informarlo - male - sul
  destino che lo attende attraverso riviste e rivistine che
  abbondano nel settore;
       2) non sono imparziali, poiché le commissioni di esame
  (numerosissime) sono raccogliticce, improvvisate, non
  coordinate tra loro; spesso qualche esaminatore ha meno
  esperienza e preparazione dell'esaminato.  Non esiste, come nel
  settore privato, una vera e propria professione di
  selezionatore, né tanto meno l'amministrazione si è mai
  preoccupata di formare insegnanti e dirigenti alle tecniche di
  selezione del personale.  Il lavoro delle commissioni è del
  tutto scoordinato non si basa su criteri pubblici, omogenei,
  né obiettivi; le caratteristiche delle prove inducono
  comportamenti arbitrari e comunque soggettivi.  Inutile dire
  che in moltissimi casi, soprattutto allo scritto, la frode è
  tollerata, quando non tacitamente ammessa.  Tutto ciò crea un
  senso di frustrazione nei giovani, una sfiducia nello Stato,
  uno scarso rispetto dell'amministrazione e un diffuso
  discredito verso la scuola;
       3) non sono economici, poiché non esiste alcun rapporto
  tra gli aspiranti e i posti messi a concorso, per cui i
  concorrenti sono quasi sempre in numero spropositato, e il
  bilancio costi-benefìci è quindi gravemente deficitario.
  Mentre per effetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n.
  29 del 1993 in tutto il pubblico impiego, soprattutto negli
  enti locali, si comincia a intravedere qualche innovazione,
  come l'introduzione di sistemi preselettivi, del corso
  concorso, eccetera, nella scuola c'è un netto rifiuto verso
  ogni forma di preselezione basata su prove strutturate in
  grado di eliminare dalla prova concorsuale vera e propria i
  meno adatti oppure coloro che non dimostrano di possedere le
  nozioni elementari e le sufficienti attitudini;
       4) la trasparenza è una chimera.  L'unico documento
  veramente pubblico (ma nelle forme prima descritte) è il
  bando.  Ma i criteri di valutazione adottati dagli esaminatori
  sono opachi e, comunque, non sono comunicati ai partecipanti.
  I programmi di esame sono vastissimi, teorici, enciclopedici,
  nulla hanno a che fare con la concreta funzione svolta, di cui
  l'amministrazione non dà alcuna rappresentazione né al momento
 
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  della predisposizione del bando né nella metodologia di
  conduzione dell'esame.  Poiché il candidato ignora i criteri di
  valutazione e le modalità di valutazione delle conoscenze, la
  preparazione dei candidati è puramente libresca; in tal modo
  l'esame accerta vagamente alcune nozioni, ma ignora il
  concetto stesso di competenza, dato che l'esame non prevede
  nessuna forma di verifica sul campo  (stage)  delle
  capacità richieste;
       5) anche l'economicità è un criterio ignorato nei
  concorsi scolastici.  Proprio per l'assenza di ogni tipo di
  selezione (anche per soli titoli) l'amministrazione è
  costretta ad istituire migliaia di costose commissioni,
  sottraendo presidi e docenti al loro lavoro per lunghi
  periodi.  A questo si aggiungono i costi dell'impiego di
  personale per l'istruttoria delle pratiche (protocollo,
  verifica, archiviazione, classificazione, eccetera);
       6) infine, inutile soffermarsi sul principio di
  celerità.  E' esperienza consolidata che un concorso, dalla
  data di emanazione del bando all'effettiva assunzione in
  servizio, dura mediamente dai due ai quattro anni, portandosi
  dietro una lunghissima scia di ricorsi, reclami, riserve,
  eccetera, che in alcuni casi sono destinati a non trovare
  alcuna soluzione.  Ancora oggi, a quasi dieci anni dall'ultimo
  concorso a preside, esiste un contingente di personale che è
  ancora in attesa dello scioglimento della riserva.
     L'articolo 2 sostituisce al vecchio concetto degli
  organici quello di fabbisogno di personale della istituzione
  scolastica autonoma, la quale stabilisce liberamente, entro i
  limiti fissati dall'amministrazione, la consistenza di tale
  fabbisogno e la composizione dello stesso.  La correttezza
  dell'operazione è garantita sia dalla vigilanza del dirigente
  competente dell'amministrazione, che dalla consultazione
  obbligatoria delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU),
  che stanno per essere costituite in ogni scuola ai sensi
  dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e
  successive modificazioni.
     L'articolo 3 modifica la legge sulla formazione
  universitaria dei docenti, rendendola più rispondente alle
  realtà della domanda di specializzazione.  Così come è stata
  congegnata, infatti, essa non consente agli studenti
  universitari delle discipline che hanno maggiore mercato
  (matematica, scienze, informatica, eccetera) di usufruire di
  questa opportunità; ad esempio, non è credibile che un
  laureato in ingegneria affronti i costi di altri due anni di
  preparazione didattica, senza alcuna garanzia del posto, per
  svolgere una professione modestamente retribuita.
     Il concorso è indetto e gestito dalla singola istituzione
  scolastica (o rete) con apposito bando, garantendo una riserva
  di posti a coloro che abbiano una esperienza di lavoro di
  almeno settecentoventi giorni (articolo 4).  I criteri e i
  contenuti generali per la stesura dei bandi delle scuole sono
  fissati dal regolamento di cui all'articolo 15, secondo
  l'impostazione dell'attuale normativa valida per il restante
  pubblico impiego.
     I vincitori di concorso sono assunti con incarichi
  pluriennali, per un massimo di dieci anni (articolo 5).
  L'incarico può essere confermato solo dopo la valutazione del
  nucleo interno della scuola, la cui composizione è definita
  dal regolamento di cui all'articolo 15.
     Gli incarichi di supplenza (articolo 6) sono assegnati
  alle scuole sulla base di graduatorie di istituto compilate
  secondo criteri definiti dal consiglio d'istituto.  Tutte le
  graduatorie provinciali sono conseguentemente soppresse.
     Un apposito articolo (articolo 7) è dedicato ai
  responsabili amministrativi.  Oltre al reclutamento, la norma
  prevede un titolo superiore per l'assunzione e, soprattutto,
  una diversa collocazione nell'inquadramento contrattuale.  Non
  va trascurato il ruolo decisivo che questa professione dovrà
  avere nella gestione dell'autonomia.  Se non provvederemo alla
  formazione, qualificazione e alla valorizzazione di questa
  figura di  staff,  il dirigente verrebbe travolto dagli
  impegni amministrativi e burocratici e sarebbe costretto a
 
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  trascurare la sua funzione di guida unitaria dell'istituzione
  e, soprattutto di coordinamento, promozione e motivazione del
  personale docente.
     Nel successivo articolo 8 si prevede, come nel restante
  pubblico impiego, di assumere il personale delle qualifiche
  inferiori direttamente dalle liste di collocamento; ciò era
  già previsto dal regolamento emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, ma non è mai
  stato applicato.
     L'articolo 9 tratta della mobilità del personale.
     L'articolo 10 intende frenare l'eccessiva mobilità del
  personale della scuola.  A questo proposito i numeri sono
  impressionanti.  In cinque anni più di 500 mila docenti hanno
  cambiato sede di servizio (sistema informativo del Ministero
  della pubblica istruzione), solo il 35 per cento del
  personale, negli ultimi cinque anni, è sempre rimasto nella
  sede (Cerace,  I dipendenti pubblici,  Bologna, 1997).
  Questo fenomeno è una delle cause fondamentali della
  confusione dell'inizio dell'anno scolastico, dell'enorme
  dispendio di energie burocratiche e del malcontento dei
  genitori.  Basti pensare a un caso come quello della provincia
  di Vicenza, dove delle 500 maestre assunte in ruolo tre anni
  fa, oggi (anno scolastico 1997-1998) non ne è rimasta nemmeno
  una.  Questa mobilità selvaggia, anche se amministrata da una
  mole impressionante di regole e procedure, rischia di creare
  una profonda sfiducia, un pericoloso distacco dei cittadini
  dalla istituzione scolastica.  Ma la presente proposta di
  legge, oltre ad introdurre correttivi all'attuale sistema di
  mobilità a domanda, tende anche a favorire la mobilità
  professionale, attraverso l'istituto della chiamata.  Le scuole
  più attive potranno sicuramente verificare il loro prestigio
  anche attraverso la capacità di attrarre buoni insegnanti.
     Come in tutta Europa, la collaborazione tra le scuole di
  uno stesso bacino di utenza, è un moltiplicatore della
  capacità gestionale, oltre a rappresentare un elemento di sano
  equilibrio contro la competizione.  L'articolo 11 esplicita le
  modalità di tale collaborazione anche nello specifico ambito
  previsto dalla legge.
     L'articolo 12 estende alle istituzioni scolastiche le
  forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego
  previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
  lavoro subordinato nell'impresa.  Già un grande passo avanti è
  stato compiuto con l'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997,
  n. 449, con la possibilità offerta alle scuole di stipulare
  contratti d'opera individuali per particolari attività.  Si
  tratta di completare l'opera e di offrire una maggiore
  flessibilità tenuto conto della ricchezza di offerte
  didattiche che la scuola autonoma dovrà essere in grado di
  garantire ai ragazzi, alle famiglie e al mondo del lavoro.
     Gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, disposizioni
  sul personale delle scuole alle dipendenze degli enti locali e
  prevedono che le regioni a statuto speciale e le province
  autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con
  legge la materia oggetto della presente proposta di legge, nei
  limiti dei propri statuti e delle relative norme di
  attuazione.
     Le norme finali e transitorie (articolo 15) contengono i
  criteri con i quali il Ministro competente dovrà emanare il
  regolamento di attuazione della legge.  Essi si riferiscono in
  particolare alla composizione delle commissioni di esame, ai
  criteri della stesura dei bandi che dovranno garantire una
  certa omogeneità e ad ogni altro elemento che faciliti e
  favorisca il processo di transizione da un antico sistema come
  l'attuale verso un modello moderno economico ed efficiente.
     L'ultimo articolo, il 16, abroga tutti gli articoli del
  testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994,
  non compatibili con la legge.
 
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