| (Princìpi generali).
1. Le istituzioni scolastiche alle quali è riconosciuta
l'autonomia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, provvedono, anche consorziate, alla
determinazione del piano pluriennale del fabbisogno di
personale, al reclutamento e alla selezione dei docenti, dei
responsabili amministrativi nonché dei collaboratori tecnici,
amministrativi e scolastici secondo modalità e criteri che
rispondono ai princìpi di pubblicità, imparzialità,
economicità, trasparenza e celerità stabiliti dall'articolo 36
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 25- bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, il dirigente dell'istituzione scolastica è
personalmente responsabile dell'applicazione dei princìpi e
dei criteri stabiliti dalla presente legge e della corretta
gestione di tutte le operazioni ivi previste.
| |