| (Piano pluriennale del fabbisogno
di personale).
1. Ciascuna istituzione scolastica delibera
periodicamente, su proposta del dirigente, il piano
pluriennale del fabbisogno di personale nei limiti delle
disponibilità assegnate dall'amministrazione ai sensi
dell'articolo 40, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e in coerenza con i programmi, i progetti e le
finalità istituzionali della scuola.
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2. Il piano del fabbisogno di personale comprende:
a) i posti coperti dal personale incaricato a
tempo indeterminato;
b) i posti da mettere a concorso;
c) i posti da ricoprire tramite avviamento degli
iscritti nelle liste di collocamento;
d) i posti disponibili per incarico a tempo
supplente;
e) i posti di sostegno per gli alunni disabili;
f) i posti da assegnare a contratti di prestazione
d'opera per particolari insegnanti ed attività ai sensi
dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
g) i posti da ricoprire per trasferimento ovvero
per chiamata nominativa da altre istituzioni scolastiche.
3. Con la medesima delibera di cui al comma 1, il
consiglio dell'istituzione scolastica stabilisce la
consistenza dell'organico, la composizione oraria dei posti di
insegnamento nel rispetto dei limiti massimi di ore di
insegnamento fissati dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto della scuola, la dimensione delle classi,
i criteri di stipulazione dei contratti a tempo determinato e
quelli per la sostituzione del personale temporaneamente
assente, ed ogni altro elemento finalizzato alla funzionale ed
efficiente realizzazione dell'offerta formativa ed alla
promozione della qualità della prestazione professionale del
personale.
4. Nel rispetto del codice civile e della legislazione
vigente in materia di lavoro, l'istituzione scolastica ha
piena autonomia nella determinazione delle modalità di
assunzione e nella determinazione del numero e della tipologia
di personale retribuito con proprie risorse finanziarie. Tale
autonomia è riconosciuta anche nel caso di assunzione od
utilizzazione di personale che svolge funzioni di
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insegnamento, di amministrazione o di supporto tecnico a
titolo gratuito ovvero retribuito da altro ente o
amministrazione pubblica o privata convenzionata.
5. La delibera periodica sul fabbisogno di personale delle
istituzioni scolastiche è sottoposta a certificazione
preventiva di compatibilità finanziaria da parte del dirigente
competente, il quale decide in merito entro e non oltre trenta
giorni dal ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la
delibera si intende esecutiva.
6. La proposta del piano del fabbisogno di personale è
oggetto di informazione preventiva e di eventuale esame da
parte delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), ove
esistenti, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
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