| (Formazione e tirocinio del personale docente).
1. Possono partecipare ai corsi di specializzazione per il
conseguimento del relativo diploma previsto dall'articolo 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche coloro che sono in
possesso di un diploma universitario specifico o che hanno
completato tre anni di studi universitari con il superamento
degli esami previsti dal relativo piano di studi, secondo
quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 15 della
presente legge. Il tirocinio è effettuato presso una
istituzione scolastica per un periodo non inferiore ad un anno
scolastico.
2. Gli insegnanti in periodo di tirocinio svolgono la loro
attività con la guida di un docente incaricato a tempo
indeterminato di provata ed accertata esperienza scelto dal
dirigente dell'istituzione scolastica in accordo con il
responsabile del dipartimento della disciplina insegnata dal
tirocinante. Il docente incaricato di tale funzione è tenuto a
presentare una relazione sulle potenzialità le capacità e la
competenza del tirocinante e partecipa alla valutazione finale
Pag. 8
del corso di specializzazione ovvero del corso di laurea nel
caso di insegnanti della scuola elementare.
| |