| (Concorsi per l'assunzione di personale docente).
1. Al concorso per la copertura dei posti di insegnamento
assegnati ad incarico pluriennale previsti dal piano del
fabbisogno di personale, indetto e bandito dal consiglio
dell'istituzione scolastica secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, partecipano gli aspiranti
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) abilitazione all'insegnamento, ottenuta ai
sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) idoneità ovvero abilitazione conseguita con il
superamento di precedenti concorsi;
c) un periodo di insegnamento di almeno
settecentoventi giorni con incarico a tempo determinato nella
disciplina per la quale si partecipa al concorso, con il
possesso del titolo richiesto, prestato nelle scuole di ogni
ordine e grado.
2. In caso di pluralità di posti messi a concorso per uno
stesso profilo agli insegnanti in possesso di requisiti di cui
alla lettera c) del comma 1 è riservata una percentuale
stabilita dal bando di concorso.
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