| (Incarico pluriennale).
1. Tutti i contratti di incarico stipulati con il
personale assunto con le modalità di cui all'articolo 4 hanno
validità per un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni
scolastici, con eventuale conferma subordinata alla
valutazione periodica del nucleo interno della scuola, le cui
funzioni e la composizione sono stabilite dal regolamento
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interno dell'istituzione scolastica secondo criteri generali
indicati dal regolamento di cui all'articolo 15.
2. L'articolo 11 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
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