| (Supplenze).
1. Il consiglio dell'istituzione scolastica determina con
apposita deliberazione le modalità di assunzione a tempo
determinato per la copertura di posti vacanti per tutto l'anno
scolastico ovvero per brevi periodi.
2. I contratti di insegnamento a tempo determinato annuali
possono essere rinnovati, con motivata delibera del consiglio
dell'istituzione scolastica e sulla base del giudizio
favorevole del nucleo di valutazione, di cui all'articolo
5.
3. Esaurite le graduatorie compilate ai sensi della
legislazione vigente, tali graduatorie sono riformulate,
separatamente per le classi di concorso definite ai sensi
dell'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con i criteri fissati dal consiglio dell'istituzione
scolastica.
4. Ogni altra graduatoria per l'assunzione di personale
docente è soppressa all'atto dell'attribuzione alle
istituzioni scolastiche della personalità giuridica e
dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
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