| (Responsabili amministrativi).
1. I responsabili amministrativi delle istituzioni
scolastiche, anche consorziate, sono assunti con contratto a
tempo indeterminato tramite concorso con le modalità di cui
all'articolo 4, in quanto compatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il responsabile amministrativo incaricato a tempo determinato
è assunto dal dirigente attingendo alle graduatorie di
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istituto, compilate secondo le modalità di cui all'articolo 6,
tra coloro che sono in possesso dei titoli di cui al comma 3
del presente articolo.
3. In connessione con il nuovo assetto funzionale ed
organizzativo delle istituzioni scolastiche previsto
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti
di amministrazione e contabilità sono affidati a personale
fornito di diploma universitario o di laurea in discipline
giuridiche o economiche, ferma restando la gestione unitaria
spettante al dirigente scolastico ai sensi dell'articolo
25- bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Il personale di cui al comma 3 adotta tutti gli atti
che rientrano nei compiti di amministrazione e quelli di
rilevanza esterna delegati dal dirigente nell'ambito
dell'ordinaria gestione amministrativa dell'istituzione
scolastica; risponde dei risultati dei servizi a lui affidati
dal dirigente.
5. In sede di contrattazione collettiva di comparto si
provvede alla definizione del profilo professionale del
personale di cui al comma 1, con l'individuazione della
corrispondente qualifica funzionale, articolata anche in più
livelli in relazione al grado di responsabilità dei compiti
affidati.
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