| (Mobilità).
1. Il personale può chiedere di essere trasferito ad altra
istituzione scolastica.
2. La domanda di trasferimento di cui al comma 1 è accolta
dall'istituzione scolastica della sede richiesta secondo
criteri stabiliti da apposita delibera del consiglio
dell'istituzione stessa, la quale può anche prevedere il
requisito del possesso di particolari titoli culturali o
professionali.
3. Per la copertura totale o parziale dei posti vacanti,
la delibera di cui al comma 2 può stabilire anche modalità di
selezione o di concorso.
4. Al personale assunto con contratto a tempo
indeterminato o pluriennale ai sensi delle disposizioni della
presente legge perdente posto per contrazione di classi,
costituzione di organici di rete, fusione o soppressione di
scuole, variazione del curriculum ovvero riduzione
dell'organico per giustificato motivo oggettivo si applicano
le norme sulla mobilità e le eccedenze di personale di cui
agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
5. Nella copertura di posti vacanti a qualsiasi titolo per
la qualifica corrispondente, o nei processi di mobilità tra
comparti delle pubbliche amministrazioni, ha la precedenza il
personale in disponibilità.
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