| (Norme particolari di mobilità).
1. Il consiglio dell'istituzione scolastica, su proposta
del dirigente, può chiamare personale in servizio presso altre
scuole della medesima regione, per posti vacanti nella scuola
stessa.
2. I posti coperti con le procedure di cui al presente
articolo non possono comunque superare il limite del 30 per
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cento dell'organico del personale incaricato a tempo
indeterminato in servizio nell'istituzione scolastica
interessata. La chiamata ha durata almeno biennale e, previo
motivato parere del consiglio dell'istituzione scolastica, può
essere confermata.
3. La disponibilità del posto che la scuola intende
assegnare per chiamata è resa nota mediante avviso da
pubblicare all'albo delle scuole della regione. L'avviso
contiene oltre alle modalità e ai termini per la presentazione
delle domande e della documentazione da allegare anche
l'indicazione dei titoli culturali e professionali
richiesti.
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