| (Reti di scuole).
1. In caso di costituzioni di reti di scuole previste dal
regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni e le competenze del consiglio
dell'istituzione scolastica sono esercitate dall'organo di
rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo
stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate.
2. Nei limiti previsti dai decreti ministeriali di cui
all'articolo 4, commi 1 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il personale amministrativo ed ausiliario in servizio
nelle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete può
essere assegnato anche a scuole per le quali la fornitura di
tale personale spetta ai comuni o alle province.
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