| (Ulteriori modalità di impiego
del personale).
1. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della
presente legge possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice
civile, dalla legislazione vigente sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36, comma 7,
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del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2 Su delibera del consiglio dell'istituzione scolastica
autonoma, il personale può ottenere, previa risoluzione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o anche a tempo
parziale, la trasformazione di tale rapporto in contratto
d'opera individuale. Nel caso in cui il personale interessato
abbia ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento della libera
professione ai sensi dell'articolo 508, comma 15, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, la domanda può venire accolta dal dirigente responsabile
senza la citata delibera.
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