| (Personale delle scuole alle dipendenze degli enti
locali).
1. Il personale a tempo indeterminato alle dipendenze dei
comuni e delle province in servizio presso le istituzioni
scolastiche è gradualmente trasferito agli organici funzionali
delle istituzioni scolastiche secondo tempi e modalità da
stabilire in apposito accordo tra l'istituzione scolastica e
l'ente locale interessato, previa consultazione delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU) delle rispettive
istituzioni.
2. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui al presente articolo si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli
enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli
stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello
dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le
modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli
enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, emanato di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province
d'Italia (UPI).
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