| (Norme finali e transitorie).
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, anche ad integrazione e modifica del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, adotta il regolamento di attuazione, recante, in
particolare:
a) la composizione delle commissioni di istituto
per l'assunzione del personale delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) i criteri generali per la stesura dei bandi di
concorso e di selezione;
c) i criteri generali di stipulazione dei
contratti a tempo determinato per la copertura dei posti
temporaneamente vacanti;
d) le modalità di applicazione dei princìpi della
presente legge al personale docente e non docente in servizio
nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, in modo
tale che sia data assoluta priorità al personale residente
fornito di adeguati requisiti al fine di garantire la qualità
dell'offerta formativa;
e) ogni altro elemento utile alla realizzazione
delle finalità e all'applicazione tempestiva ed efficiente
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della presente legge in coerenza con i princìpi ivi contenuti
e nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il contingente di personale in servizio alla
medesima data presso il Ministero degli affari esteri di cui
all'articolo 626 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è trasferito ai ruoli del
Ministero della pubblica istruzione.
3. Tutte le disposizioni contenute nella presente legge,
che non prevedono esplicitamente materie riservate alla
contrattazione collettiva, non possono essere derogate dai
contratti collettivi nazionali di lavoro o dalla
contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
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