| Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge n. 241 del
1990, che reca nuove norme in materia di procedimento
amministrativo, stabilisce, all'articolo 13, comma 1, che: "Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione". Il fatto
di avere impiegato nella citata disposizione derogatoria il
termine generico "pianificazione", senza neppure specificare
quella urbanistica, ha indotto negli organi della pubblica
amministrazione incertezza circa la portata della deroga. A
ciò si aggiunge che recentemente il Consiglio di Stato ha
emesso alcune pronunce le quali dichiarano applicabili le
disposizioni della legge n. 241 del 1990 anche all'attività
vincolativa disciplinata dalle fondamentali leggi di tutela
ambientale e del patrimonio storico-artistico, ovvero la legge
n. 1089 del 1939 e la legge n. 1497 del 1939.
E' evidente come tale interpretazione estensiva, per
converso riduttiva del termine "pianificazione", è in grado di
condizionare in negativo e, addirittura, di disincentivare,
l'attività vincolativa delle sovrintendenze.
L'appesantimento procedurale della legge n. 241 del 1990 e
la necessità di consultare preventivamente una pluralità
spesso non puntualmente determinata di soggetti confliggono
direttamente con la necessità di rapidità e di immediatezza
proprie dell'azione diretta a salvaguardare l'ambiente e il
patrimonio storico e artistico del Paese. Del resto che non si
debba, ai fini dell'applicazione della legge n. 241 del 1990,
discriminare tra la pianificazione territoriale comunale (PRG)
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e l'attività vincolativa di cui alle leggi n. 1089 del 1939 e
n. 1497 del 1939 appare chiaro solo che si guardi alla
definizione di urbanistica data dall'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
La presente proposta di legge tende appunto a chiarire che
la deroga di cui all'articolo 13 della legge n. 241 del 1990
vale non solo per la pianificazione urbanistica in senso
stretto o addirittura limitatamente alla competenza comunale,
ma anche per quelle forme di governo del territorio attribuite
dalla legge allo Stato in funzione della superiore
salvaguardia degli interessi ambientali e storico-artistici,
beni pubblici che, come è noto, godono di una diretta tutela
costituzionale.
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