| 1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di
interesse turistico e di favorire il riequilibrio
socio-economico del territorio è consentito l'affidamento in
concessione dei beni appartenenti al demanio marittimo
statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché
delle relative pertinenze, per finalità turistiche e
ricreative.
2. La concessione dei beni demaniali marittimi di cui al
comma 1 può essere rilasciata a operatori, singoli o
consociati, iscritti nei registri professionali delle
rispettive categorie, o ad organismi ai quali partecipino
congiuntamente soggetti privati e pubblici. Sono esentati
dalla iscrizione i titolari di concessioni in corso di
validità alla data di entrata in vigore della presente legge,
anche in occasione delle loro rinnovazioni.
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