| 1. Ai fini di cui all'articolo 1, presso ciascuna regione
è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal
presidente della giunta regionale, cui partecipano i
rappresentanti dei Ministeri delle finanze, dei trasporti e
della navigazione, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i
beni culturali e ambientali, degli enti territorialmente
competenti, nonché delle aziende di promozione turistica
regionale e locale.
2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 ha il
compito di:
a) redigere i piani di utilizzazione turistica
delle aree del demanio marittimo, anche a fini edilizi e
ambientali;
b) esprimere parere su tutte le questioni che
interessano l'utilizzazione delle aree demaniali turistiche,
nonché sui reclami proposti avverso le decisioni adottate.
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