| 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere
rilasciata per la realizzazione e la gestione delle seguenti
attività:
a) strutture ricettive;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi e generi di monopolio;
c) noleggio e locazione di imbarcazioni e natanti
da diporto;
d) complessi balneari;
e) attività ricreative e sportive;
f) esercizi commerciali;
g) servizi di altra natura e conduzione di
strutture abitative connesse alle sole esigenze di esercizio
delle utilizzazioni di cui alle lettere a) e
f);
h) porti marittimi classificati di categoria II,
classe III, con funzione turistica e da diporto, di cui alla
lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge 28
gennaio 1994, n. 84.
2. Le concessioni di cui all'articolo 1, indipendentemente
dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
svolgimento delle relative attività, su richiesta motivata
dagli interessati, possono avere durata fino a novantanove
anni. Al fine di determinare la durata della concessione il
Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad
acquisire il parere vincolante della conferenza di servizi di
cui all'articolo 2, comma 1, che si esprime entro novanta
giorni dalla data della richiesta, nonché delle
amministrazioni locali interessate. Il termine può essere
prorogato, per chiarimenti e integrazioni, per un periodo non
superiore a trenta giorni. Qualora entro tale termine non sia
espresso il parere richiesto, esso si intende reso in senso
favorevole.
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