| 1. La determinazione e l'aggiornamento dei canoni di
concessione avvengono sentita la conferenza di servizi di cui
all'articolo 2, comma 1, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti nell'atto di concessione e, comunque, in misura non
superiore alla media degli indici determinati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per i prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori
per il mercato all'ingrosso.
2. I canoni di concessione sono rapportati al periodo di
effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione e
sono corrisposti dai concessionari in rate annuali
anticipate.
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