| 1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
è inserito il seguente:
"Art. 10- bis - 1. Il mandato di deputato e di
senatore non può essere esercitato complessivamente per più di
dieci anni.
2. I deputati ed i senatori che risultano in carica
allo scadere del decimo anno dell'attività parlamentare
conducono a termine la legislatura avviata".
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