Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60758
DDL5075-0002
Progetto di legge Camera n. 5075 - testo presentato - (DDL13-5075)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5075. TESTIPDL
...C5075.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5075 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  va ad aggiungere ad altre numerose iniziative simili di
  parlamentari che mirano a riformare la politica italiana di
  cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, facenti parte
  dell'intero arco costituzionale, nonché ad un disegno di legge
  presentato dal Governo.  Ciò sta a significare l'estrema
  importanza ed interesse che questo argomento desta in tutte le
  forze politiche.
     Anche noi siamo arrivati alla conclusione che sia
  necessario svincolare dal Ministero degli affari esteri
  un'agenzia od organismo o dipartimento che possa meglio
  adempiere alle sue funzioni di  trait-d'union  tra
  l'ambito politico e quello tecnico.
 
                               Pag. 2
 
     L'esigenza che si è colta, nel formulare la presente
  proposta di legge, è stata quella espressa da Giorgio Barba
  Navaretti e Riccardo Faini in  Nuove prospettive per la
  cooperazione allo sviluppo:  quella di conciliare
  coordinamento ed autonomia.  Non sono concetti facilmente
  assimilabili, anzi diremmo che è più facile trovarli
  contrapposti.  Per questo motivo riteniamo che ci siano momenti
  in cui per forza di cose uno prevale sull'altro.
       Coordinamento:  è un principio fondamentale da
  rispettare ogni qualvolta in un'azione siano coinvolti più
  soggetti, e quando si tratta di cooperazione allo sviluppo i
  soggetti sono veramente numerosi.
     Si è stabilito di destinare il ruolo di "capo commessa",
  anche se il vocabolo non è molto felice, al Ministero degli
  affari esteri, che a nostro parere deve svolgere il ruolo di
  primo attore in ogni caso in cui un'azione ha il suo
  svolgimento al di fuori dei confini nazionali.  Per quanto
  concerne due forme particolari di aiuto pubblico allo sviluppo
  (APS), vale a dire:
         a)  la partecipazione alle attività, al capitale ed
  alla relativa ricostituzione di banche e di fondi di
  sviluppo;
         b)  le iniziative di cooperazione a credito di
  aiuto, finora gestite dal Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica (che presenta al Parlamento
  apposite relazioni);
     la presente proposta di legge, per i motivi espressi nel
  periodo precedente, continua ad attribuire il ruolo di
  proponente al Ministro degli affari esteri, sentito il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica.  Al Ministro degli affari esteri, o ad un suo
  delegato, spetta nell'ambito degli organismi internazionali di
  cui l'Italia è Paese membro, concorrere a definire dove,
  quanto e cosa destinare alla cooperazione allo sviluppo.  Ed in
  questo caso coordinamento significa che chi siede al tavolo
  delle trattative per l'Italia deve conoscere quali sono i
  beni, i prodotti od i servizi che creerebbero meno difficoltà
  al nostro Paese se fossero destinati alla cooperazione allo
  sviluppo.  Per fare un esempio grossolano, ma esplicito: se la
  Confagricoltura segnalasse al Governo che è prevista una forte
  eccedenza di latte prodotto dagli allevatori italiani, invece
  di dover pagare salate multe all'Unione europea, si potrebbe
  convertire questo latte eccedente in prodotti di più lunga
  conservazione (ad esempio latte polverizzato) da destinare
  alla cooperazione allo sviluppo.  Questa forma di cooperazione
  allo sviluppo è definita nel testo sopra citato "egoistica";
  noi preferiremmo definirla "utilitaristica intelligente".  Non
  si tratta di destinare alla cooperazione merci scadenti, o
  materiali obsoleti.  Lo scopo invece è quello di non
  distruggere ciò che per noi rappresenta un  surplus,  ma
  che in molti Paesi meno fortunati potrebbe significare la
  differenza tra la vita e la morte.  Inoltre, in molti casi i
  costi delle forniture ai Paesi in via di sviluppo (PVS)
  sarebbero limitati alla eventuale trasformazione ed al
  trasporto.  Vengono in mente le massicce distruzioni di
  prodotti ortofrutticoli (pomodori ed agrumi) che furono
  effettuate negli anni passati a causa di sovraproduzioni.
     Ai sopracitati princìpi ne vogliamo aggiungere un altro,
  che troppo spesso è mancato in questo delicato settore:
  l'assunzione di responsabilità di ogni soggetto coinvolto
  nelle varie fasi del ciclo del progetto, dalla sua ideazione
  alla sua completa realizzazione, responsabilità che deve
  essere chiaramente definita e facilmente identificabile.
     Al Ministro degli affari esteri spetta, su indicazione
  delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento,
  tracciare un programma pluriennale italiano di APS che abbia
  un nucleo di continuità nei confronti di quei Paesi che tutte
  le forze politiche individuano come destinatari.  Il Ministro
  degli affari esteri definisce il dove, insieme al Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
  definisce il quanto, insieme ai Ministri dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e per
  le politiche agricole definisce il cosa destinare all'APS.
  Ulteriore momento di coordinamento si ha nell'ambito del
  consiglio di amministrazione dell'Agenzia, al quale sono
 
                               Pag. 3
 
  chiamati rappresentanti dei Ministeri interessati alla
  cooperazione allo sviluppo.
       Autonomia:  la fase più delicata della cooperazione
  allo sviluppo è quella dell'assegnazione degli incarichi.  A
  nostro avviso non è conveniente normare specificatamente tutti
  i passaggi da effettuare (ne sono stati calcolati fino a 37).
  Per questo motivo riteniamo che all'Agenzia debba essere
  affidato il compito di trovare la soluzione migliore, caso per
  caso, per poter procedere alle assegnazioni nel modo più
  corretto e trasparente possibile.  Nello stesso spirito, un
  ufficio apposito dell'Agenzia provvederà a gestire tutti i
  passaggi amministrativi relativi agli aiuti finanziari.
  L'Agenzia sarebbe comunque sottoposta al controllo  ex
  ante  ed  ex post  sia del comitato consultivo, che
  rappresenta le categorie ed i settori interessati, sia del
  consiglio di amministrazione, organo politico.  Il controllo
  rappresenta, in tutto il processo, un possibile, ma
  indispensabile "collo di bottiglia", che deve servire a
  soppesare le decisioni, non a sospenderle.
     A nostro parere non ci possiamo nemmeno nascondere dietro
  ad un paravento di ipocrisia che vorrebbe che la nostra
  cooperazione allo sviluppo fosse semplicemente dettata da
  slanci umanitari e da  pietas  cristiana.  Non ce lo
  possiamo permettere.  Il termine "globalizzazione", del quale
  ormai si abusa per giustificare le situazioni più disparate,
  in questo caso non è citato "a vanvera".  L'azione di
  cooperazione potrebbe anche rivelarsi propedeutica ad una
  penetrazione commerciale.  Qualora questa situazione non fosse
  sfruttata dall'Italia, troverebbe sicuramente altri Stati
  interessati a farlo.  Per questo scopo, e cioè per una
  valutazione delle occasioni commerciali che possono derivare
  da una iniziativa di cooperazione allo sviluppo, la presente
  proposta di legge prevede il coinvolgimento del Ministero per
  il commercio con l'estero e dell'Istituto per il commercio
  estero (ICE).
     La presente proposta di legge è divisa in tre capi.
     Il capo I reca i princìpi generali ai quali si deve
  ispirare la cooperazione allo sviluppo italiana.
     All'articolo 1 evitiamo di enunciare una volta di più i
  princìpi di solidarietà internazionale ai quali l'Italia,
  Paese membro di queste organizzazioni, si ispira in forza
  degli statuti delle organizzazioni stesse.  Affermiamo invece
  che l'Italia non deve limitarsi a "partecipare" all'APS, ma
  deve anche essere protagonista di una sua azione autonoma.
     L'articolo 2 riporta gli indirizzi generali ai quali si
  deve attenere la cooperazione allo sviluppo, con particolare
  riguardo all'azione autonoma italiana.
     Il coordinamento interministeriale forma l'oggetto
  dell'articolo 3.  E' il punto cruciale.  Un efficace
  coordinamento porta ad una corretta gestione delle risorse e
  ad evitare che prodotti soprattutto alimentari siano distrutti
  quando in altre parti del mondo potrebbero risolvere
  situazioni tragiche.
     Il controllo parlamentare, di cui si tratta all'articolo
  4, viene effettuato non tramite la costituzione di una
  Commissione  ad hoc,  che riteniamo superflua, ma con
  l'operato delle competenti Commissioni parlamentari, alle
  quali spetta inoltre fornire al Ministro degli affari esteri
  indicazioni  bipartizan  sui Paesi destinatari
  dell'APS.
     Il capo II tratta della programmazione delle attività di
  APS, e prevede, come la maggior parte dei progetti di legge
  già presentati, la costituzione di un soggetto esterno al
  Ministero degli affari esteri, dotato di elevata competenza
  tecnica, che funga, per abusare di un concetto dei nostri
  tempi, da "cabina di regia".
     L'Agenzia deve coordinare sul piano operativo tutte le
  azioni di APS, fornendo agli organi di controllo politico
  (Ministero degli affari esteri, competenti Commissioni
  parlamentari, consiglio di amministrazione) e di controllo
  tecnico (comitato consultivo), tutte le informazioni
  necessarie.  Ulteriore sua funzione è quella di costituire una
  interfaccia tra le iniziative di APS ed i singoli, o le
  collettività interessate a partecipare alle iniziative.
  Infine, l'Agenzia ha l'incarico di valutare in prima battuta
  le iniziative di cooperazione decentrata, fornendo pareri
  sulla loro compatibilità con i programmi nazionali e sulla
  loro efficacia.
 
                               Pag. 4
 
     Tra gli organi dell'Agenzia meritano particolare
  attenzione il consiglio di amministrazione (articolo 8),
  soggetto meramente politico, composto da rappresentanti dei
  Ministeri coinvolti nella cooperazione allo sviluppo,
  responsabili della corretta ed efficace applicazione dei
  programmi nazionali, ed il comitato consultivo, che
  costituisce il tramite tra le categorie ed i settori
  interessati ed il soggetto che si occupa dei processi di
  assegnazione delle iniziative, cioè l'Agenzia.
     Il capo III completa la presente proposta di legge,
  definendo i soggetti abilitati a svolgere attività di APS per
  conto dell'Italia.
     Il proliferare di organizzazioni non governative che si
  occupano di cooperazione allo sviluppo registrato negli ultimi
  anni fa intendere che l'Italia è un Paese in cui il concetto
  di solidarietà è fortemente presente.  L'esiguo numero di
  volontari internazionali regolarmente registrati (235 alla
  fine del 1996) indica il contrario.  La presente proposta di
  legge intende favorire al massimo i soggetti che intendono
  partecipare all'APS così come stabilito dal programma
  nazionale, tenere in considerazione eventuali progetti
  interessanti e contribuire in percentuali variabili ad
  iniziative di cooperazione decentrata.  Per quanto riguarda il
  fenomeno del volontariato, devono essere fatti tutti i passi
  necessari affinché chi sia effettivamente mosso da sentimenti
  di solidarietà abbia davanti a sé una autostrada, e non un
  percorso continuamente ostacolato da timbri, documenti,
  protocolli e scartafacci vari.  Viceversa deve essere
  emarginato chi intravede in azioni di volontariato mezzi da
  poter sfruttare per ottenere agevolazioni di qualsiasi genere,
  senza peraltro offrire un contributo valido.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5075 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5075 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=016 PAGFIN=0004 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=507500 00 FASCIDC=13DDL5075 SORTNAV=0507500 000 00000 ZZDDLC5075 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati