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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60760
DDL5075-0004
Progetto di legge Camera n. 5075 - testo presentato - (DDL13-5075)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5075. TESTIPDL
...C5075.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5075 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Finalità).
     1.  L'Italia attua la cooperazione allo sviluppo:
       a)  contribuendo e partecipando alle iniziative
  degli organismi internazionali di cui è parte, adoperandosi
  nelle sedi in cui sono decise le azioni affinché oltre ai
  princìpi generali propri degli organismi internazionali siano
  perseguiti gli obiettivi stabiliti al comma 2, lettere  a),
  b), c)  e  d);
       b)  in piena autonomia, in attuazione delle linee
  direttrici della politica estera italiana, attraverso
  l'Agenzia centrale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di
  seguito denominata "Agenzia", le organizzazioni non
  governative (ONG), singole e consorziate, le organizzazioni
  non lucrative di utilità sociale (ONLUS), i volontari
  internazionali, nonché attraverso progetti di iniziative
  proposti attraverso la cooperazione decentrata svolta dagli
  enti locali, ovvero regioni, province e comuni, e dalle
  associazioni.
     2.  La politica italiana di aiuto pubblico allo sviluppo,
  di seguito denominato "APS", si rivolge ai Paesi in via di
  sviluppo, di seguito indicati con la sigla "PVS", ed ai Paesi
  ad economia di transizione, di seguito denominati "PET" e, nel
  rispetto dei princìpi enunciati dagli organismi internazionali
  sul tema della cooperazione allo sviluppo, persegue i seguenti
  obiettivi:
       a)  lo sviluppo endogeno dei Paesi ai quali è
  rivolta, al fine di permettere loro una sempre maggiore
  capacità di autosostentamento nelle componenti
 
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  socio-economiche essenziali, soprattutto alimentari e di prima
  necessità;
       b)  la certezza che gli aiuti giungano agli
  effettivi destinatari attraverso una mirata distribuzione
  diretta;
       c)  l'attenta sorveglianza dell'attuazione delle
  operazioni di APS, affinché non possano costituire elemento di
  speculazione;
       d)  definire una linea strategica principale
  nell'APS che possa continuare nel tempo indipendentemente
  dalle forze politiche che compongono il Governo, individuata
  attraverso l'azione concertata tra maggioranza e
  opposizione.
     3.  Gli stanziamenti per l'APS non possono essere
  utilizzati in via diretta od indiretta per finanziare attività
  di carattere militare.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5075 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5075 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=005 PAGFIN=0006 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=507500 00 FASCIDC=13DDL5075 SORTNAV=0507500 000 00000 ZZDDLC5075 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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