| (Finalità).
1. L'Italia attua la cooperazione allo sviluppo:
a) contribuendo e partecipando alle iniziative
degli organismi internazionali di cui è parte, adoperandosi
nelle sedi in cui sono decise le azioni affinché oltre ai
princìpi generali propri degli organismi internazionali siano
perseguiti gli obiettivi stabiliti al comma 2, lettere a),
b), c) e d);
b) in piena autonomia, in attuazione delle linee
direttrici della politica estera italiana, attraverso
l'Agenzia centrale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di
seguito denominata "Agenzia", le organizzazioni non
governative (ONG), singole e consorziate, le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), i volontari
internazionali, nonché attraverso progetti di iniziative
proposti attraverso la cooperazione decentrata svolta dagli
enti locali, ovvero regioni, province e comuni, e dalle
associazioni.
2. La politica italiana di aiuto pubblico allo sviluppo,
di seguito denominato "APS", si rivolge ai Paesi in via di
sviluppo, di seguito indicati con la sigla "PVS", ed ai Paesi
ad economia di transizione, di seguito denominati "PET" e, nel
rispetto dei princìpi enunciati dagli organismi internazionali
sul tema della cooperazione allo sviluppo, persegue i seguenti
obiettivi:
a) lo sviluppo endogeno dei Paesi ai quali è
rivolta, al fine di permettere loro una sempre maggiore
capacità di autosostentamento nelle componenti
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socio-economiche essenziali, soprattutto alimentari e di prima
necessità;
b) la certezza che gli aiuti giungano agli
effettivi destinatari attraverso una mirata distribuzione
diretta;
c) l'attenta sorveglianza dell'attuazione delle
operazioni di APS, affinché non possano costituire elemento di
speculazione;
d) definire una linea strategica principale
nell'APS che possa continuare nel tempo indipendentemente
dalle forze politiche che compongono il Governo, individuata
attraverso l'azione concertata tra maggioranza e
opposizione.
3. Gli stanziamenti per l'APS non possono essere
utilizzati in via diretta od indiretta per finanziare attività
di carattere militare.
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