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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60761
DDL5075-0005
Progetto di legge Camera n. 5075 - testo presentato - (DDL13-5075)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5075. TESTIPDL
...C5075.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5075 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Indirizzi).
     1.  Gli indirizzi generali dell'APS sono definiti ogni anno
  con proiezione triennale dal Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro degli affari esteri.  Il Parlamento
  approva entro il 30 settembre gli indirizzi generali.
     2.  Gli indirizzi generali precisano:
       a)  i PVS destinatari, con i rispettivi importi
  suddivisi tra APS derivanti dalla partecipazione dell'Italia
  ad azioni decise dagli organismi internazionali ed APS
  derivanti da azioni autonome italiane, questi ultimi secondo
  una lista che preveda priorità di intervento;
       b)  il dettaglio dei prodotti e dei servizi
  destinati ai PVS, con i rispettivi fornitori eventualmente già
  definiti e con gli importi delle forniture;
       c)  i risultati conseguiti negli ultimi tre anni e
  la proiezione per i tre anni successivi.
 
                               Pag. 7
 
     3.  L'APS realizzata in piena autonomia ai sensi della
  lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 1, può seguire due
  direzioni distinte:
       a)  fornitura di beni e servizi a credito agevolato
  che possano permettere ai PVS di accrescere la propria
  capacità di autosostentamento, secondo quanto stabilito alla
  lettera  a)  del comma 2 dell'articolo 1;
         b)  fornitura di beni e servizi a credito agevolato
  ai PET, con l'obiettivo di favorire ed accelerare il processo
  in corso.
     4.  Ogni anno entro il 30 marzo il Ministro degli affari
  esteri presenta al Parlamento una relazione sulla politica di
  APS e sullo stato di attuazione e sugli esiti delle attività
  finanziate con le risorse dell'APS.  La relazione deve
  determinare e motivare le risorse da attribuire in sede di
  legge finanziaria, per il triennio successivo, all'APS
  italiano, con riferimento alle diverse componenti che fanno
  carico al bilancio dello Stato ed in particolare:
       a)  alla partecipazione alle attività, al capitale
  ed alla relativa ricostituzione di banche e di fondi di
  sviluppo;
       b)  al finanziamento italiano alle organizzazioni
  internazionali per l'attuazione degli accordi;
       c)  alle iniziative di cooperazione a credito di
  aiuto;
       d)  alle iniziative di cooperazione a dono.
     5.  La relazione di cui al comma 4 è approvata dal
  Parlamento con votazione sotto forma di risoluzione, sentito
  il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5075 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5075 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=018 PAGFIN=0007 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=507500 00 FASCIDC=13DDL5075 SORTNAV=0507500 000 00000 ZZDDLC5075 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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