| (Indirizzi).
1. Gli indirizzi generali dell'APS sono definiti ogni anno
con proiezione triennale dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri. Il Parlamento
approva entro il 30 settembre gli indirizzi generali.
2. Gli indirizzi generali precisano:
a) i PVS destinatari, con i rispettivi importi
suddivisi tra APS derivanti dalla partecipazione dell'Italia
ad azioni decise dagli organismi internazionali ed APS
derivanti da azioni autonome italiane, questi ultimi secondo
una lista che preveda priorità di intervento;
b) il dettaglio dei prodotti e dei servizi
destinati ai PVS, con i rispettivi fornitori eventualmente già
definiti e con gli importi delle forniture;
c) i risultati conseguiti negli ultimi tre anni e
la proiezione per i tre anni successivi.
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3. L'APS realizzata in piena autonomia ai sensi della
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, può seguire due
direzioni distinte:
a) fornitura di beni e servizi a credito agevolato
che possano permettere ai PVS di accrescere la propria
capacità di autosostentamento, secondo quanto stabilito alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;
b) fornitura di beni e servizi a credito agevolato
ai PET, con l'obiettivo di favorire ed accelerare il processo
in corso.
4. Ogni anno entro il 30 marzo il Ministro degli affari
esteri presenta al Parlamento una relazione sulla politica di
APS e sullo stato di attuazione e sugli esiti delle attività
finanziate con le risorse dell'APS. La relazione deve
determinare e motivare le risorse da attribuire in sede di
legge finanziaria, per il triennio successivo, all'APS
italiano, con riferimento alle diverse componenti che fanno
carico al bilancio dello Stato ed in particolare:
a) alla partecipazione alle attività, al capitale
ed alla relativa ricostituzione di banche e di fondi di
sviluppo;
b) al finanziamento italiano alle organizzazioni
internazionali per l'attuazione degli accordi;
c) alle iniziative di cooperazione a credito di
aiuto;
d) alle iniziative di cooperazione a dono.
5. La relazione di cui al comma 4 è approvata dal
Parlamento con votazione sotto forma di risoluzione, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
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