| (Coordinamento interministeriale).
1. Il Ministro degli affari esteri ha il compito di
coordinarsi con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
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programmazione economica, del commercio con l'estero, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, al
fine di avere una chiara situazione dello stato delle risorse
italiane da poter destinare all'APS:
a) in previsione delle riunioni delle
organizzazioni internazionali di cui l'Italia è Stato membro,
convocate per la ripartizione delle quote di APS spettanti ai
singoli Paesi;
b) in previsione delle riunioni delle banche e
fondi di sviluppo a cui l'Italia partecipa;
c) per la preparazione del programma annuale di
intervento da sottoporre al Consiglio dei ministri, al fine di
consentire la pianificazione degli indirizzi generali di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 2;
d) per la presentazione della relazione al
Parlamento entro il 30 marzo di ogni anno, di cui al comma 4
dell'articolo 2;
e) per la programmazione degli APS di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'articolo 2.
2. Il Ministro degli affari esteri ha altresì il compito
di coordinarsi con i Ministri dell'interno e della difesa nel
caso in cui l'Italia debba intervenire in una nazione
straniera per il verificarsi di situazioni di emergenza
conseguenti a catastrofi naturali, guerre, carestie, epidemie
ed ogni altro evento di eccezionale gravità.
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