| (Controllo parlamentare).
1. La funzione di controllo politico sugli APS è svolta
dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, che potranno intervenire in
adempimento ai loro compiti in qualsiasi fase, sia in Italia
che nei Paesi destinatari dell'APS.
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2. Le Commissioni di cui al comma 1 evidenziano le
eventuali necessità per garantire all'APS l'adeguato
funzionamento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica che propongono eventuali
iniziative.
3. Particolari funzioni delle Commissioni di cui al comma
1 sono:
a) formulare al Ministro degli affari esteri gli
orientamenti verso quei PVS nei confronti dei quali si
ritengono opportune iniziative di APS ai sensi della lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1, in pieno accordo tra
maggioranza ed opposizione, per far sì che gli indirizzi
generali dell'APS dell'Italia possano avere una continuità nel
tempo e non essere soggetti ad interessi legati alle forze
politiche di maggioranza;
b) esprimere pareri sugli indirizzi generali del
Governo di cui al comma 1 dell'articolo 2;
c) esprimere pareri sulla relazione del Ministro
degli affari esteri di cui al comma 4 dell'articolo 2;
d) effettuare controlli ex ante ed ex
post sulle iniziative di APS.
Capo II.
PROGRAMMAZIONE DELLE
ATTIVITA' DI APS
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