| (Agenzia centrale per l'aiuto pubblico
allo sviluppo).
1. La preparazione delle attività di APS è affidata
all'Agenzia, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del
Ministero degli affari esteri, in piena autonomia
amministrativa e contabile.
2. L'Agenzia coordina sul piano esecutivo tutte le
attività riguardanti l'APS, avviando tutti i procedimenti
conseguenti all'applicazione delle iniziative stabilite dagli
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indirizzi generali di cui al comma 2 dell'articolo 2. In
particolare essa ha il compito di:
a) predisporre nei dettagli il piano di intervento
per ogni singolo Paese, elaborato secondo i modelli adottati
dalle strutture per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione
europea, anche nel caso di un'azione di APS in piena autonomia
ai sensi di quanto stabilito dalla lettera b) del comma
1 dell'articolo 1;
b) curare la trasmissione del piano di interventi
dettagliato presso i presidenti delle regioni, che a loro
volta provvedono alla pubblicazione dello stesso presso gli
organismi interessati;
c) stabilire le procedure per l'assegnazione di
incarichi, di contratti e di forniture da sottoporre
all'approvazione del consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 8, tenendo conto della peculiarità di ogni azione
di APS, e privilegiando per quanto possibile l'aggiudicazione
tramite gare d'appalto, soprattutto per quanto riguarda i
produttori, le ONG e ONLUS italiani;
d) dopo aver identificato le ONG e le ONLUS
concorrenti all'assegnazione di un incarico, fornire al
comitato consultivo di cui all'articolo 11, informazioni sulla
presenza delle organizzazioni nei Paesi destinatari
dell'intervento, sulla competenza settoriale, sulla capacità
di coinvolgimento di partner italiani o locali e sulla
capacità di autofinanziamento;
e) curare i rapporti con l'ente esecutore al quale
è stato assegnato l'incarico, controllando la correttezza
dell'esecuzione nelle varie fasi ed il rispetto degli impegni
presi;
f) valutare la capacità delle iniziative di
raggiungere gli obiettivi prefissati, allo scopo di effettuare
eventuali correzioni o trarre insegnamenti da applicare nel
corso di successive iniziative;
g) relazionare sui risultati raggiunti,
sull'opportunità di prosecuzione dell'intervento o di
attuazione di iniziative simili in altri Paesi, con
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l'evidenziazione dei possibili riflessi sociali, culturali,
occupazionali, economici e commerciali conseguenti all'azione
di APS;
h) effettuare la valutazione delle iniziative di
cooperazione decentrata che le sono sottoposte, in relazione
alla loro compatibilità con il programma nazionale ed alla
loro efficacia.
3. L'Agenzia ha altresì il compito di costituire un
archivio informatico aggiornato contenente le schede-Paese.
Oltre ai dati socio-economici, le schede-Paese devono
contenere tutte le azioni di APS svolte dall'Italia, sia come
Stato membro di organizzazioni internazionali, sia in piena
autonomia, sia con azioni di cooperazione decentrata.
4. L'Agenzia organizza corsi di formazione permanente per
organismi privati e pubblici e per i volontari internazionali
che intendano partecipare alla realizzazione dei progetti di
APS.
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