| (Presidente).
1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli
affari esteri, tra persone di elevata competenza ed esperienza
almeno decennale in materia di cooperazione con i PVS. Dura in
carica tre anni e può essere riconfermato solo per una volta.
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Il trattamento economico spettante è stabilito dal Ministro
degli affari esteri con apposito decreto, sentito il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. Il presidente svolge le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione ed il comitato consultivo;
c) sovrintende all'attività generale
dell'Agenzia.
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