| (Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto
dal presidente e da sei membri, così designati:
a) uno dal Ministro degli affari esteri, che
assume la carica di vicepresidente;
b) uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
c) uno dal Ministro del commercio con l'estero;
d) uno dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
e) uno dal Ministro per le politiche agricole;
f) un rappresentante delle regioni.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; durano
in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per una
volta. La carica di membro del consiglio di amministrazione è
incompatibile con ogni altro incarico di membro del consiglio
di amministrazione di enti pubblici o di società commerciali o
di incarico di qualsiasi genere presso soggetti partecipanti
all'APS sotto qualsivoglia forma.
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3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono
prese a maggioranza e sono valide in presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica.
4. Il consiglio di amministrazione assolve alle seguenti
funzioni:
a) determina l'organizzazione e l'articolazione
funzionale dell'Agenzia, approvandone i bilanci, deliberandone
lo statuto, adottandone i regolamenti organici del personale
dipendente e quello di contabilità, adeguandosi ai princìpi di
cui al titolo I del decreto legislativo del 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni;
b) nomina il direttore generale;
c) approva le modifiche all'organizzazione ed
all'organico dell'Agenzia in funzione delle esigenze
emergenti, su proposta del direttore generale e previo parere
del comitato consultivo;
d) delibera le nomine dei dirigenti su proposta
del direttore generale, previo parere del comitato
consultivo;
e) garantisce che le attività dell'Agenzia
corrispondano agli indirizzi generali del Governo;
f) delibera sui criteri di assegnazione stabiliti
per ogni singola azione di APS, su una relazione presentata
dal direttore generale e previo parere del comitato
consultivo;
g) delibera l'assegnazione delle iniziative di
APS, su una relazione motivata del direttore generale e previo
parere del comitato consultivo;
h) delibera i massimali del trattamento economico
previsto per i volontari internazionali, su proposta del
direttore generale, previo parere del comitato consultivo;
i) delibera l'invio di delegazioni presso gli
organismi internazionali di cui l'Italia è parte o di missioni
di controllo sulle attività di APS nei Paesi beneficiari,
previa comunicazione ai Presidenti delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
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l) delibera sulle percentuali di contributo da
destinare ad iniziative di cooperazione decentrata, su una
relazione motivata del direttore generale e previo parere del
comitato consultivo;
m) delibera in merito ad ogni questione che il
presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua
attenzione.
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