| (Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia è
composto da tre membri iscritti all'albo dei revisori dei
conti e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Esso dura in carica tre anni e non è
rieleggibile.
2. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili ed effettua le verifiche di cassa;
b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo
e riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione;
c) può assistere alle riunioni del consiglio di
amministrazione su richiesta dello stesso.
3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il patrocinio per le cause
legali è esercitato dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
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