| (Direttore generale).
1. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal
consiglio di amministrazione ed è scelto con bando di concorso
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tra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza
almeno quinquennale in materia di cooperazione allo sviluppo;
dura in carica cinque anni, rinnovabili. Il direttore
generale, se scelto tra dipendenti pubblici, è collocato fuori
del ruolo organico dell'amministrazione di provenienza.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo
pieno, regolato da contratto di diritto privato; esso è
incompatibile con qualsiasi altro incarico.
3. Il trattamento economico del direttore generale è
stabilito dal consiglio di amministrazione e non deve superare
l'indennità spettante e prevista dal contratto dei dirigenti
generali.
4. Il direttore generale assolve alle seguenti
funzioni:
a) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne è
responsabile nei confronti del consiglio di
amministrazione;
b) predispone gli atti da sottoporre alla
deliberazione del consiglio di amministrazione;
c) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di
iniziativa e proposta;
d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione;
e) esercita ogni altro compito inerente alla
gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di
amministrazione e non sia riservato ad altro organo.
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