| (Comitato consultivo).
1. Il comitato consultivo è composto dal presidente
dell'Agenzia e da undici membri in rappresentanza dei settori
strategicamente coinvolti nel campo della cooperazione allo
sviluppo. Le funzioni di presidente sono svolte dal presidente
dell'Agenzia.
2. I membri del comitato consultivo durano in carica tre
anni e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri
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su proposta delle seguenti associazioni o settori
interessati:
a) Confcommercio;
b) Confartigianato;
c) Confagricoltura;
d) Confindustria;
e) Confapi;
f) Unioncamere;
g) ONG e ONLUS;
h) volontariato;
i) Mediocredito centrale;
l) un rappresentante dell'Istituto per il
commercio estero (ICE);
m) un rappresentante dei comuni.
3. La carica di membro del comitato consultivo è
incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.
4. Le deliberazioni del comitato consultivo sono prese a
maggioranza e sono valide in presenza della maggioranza dei
membri in carica.
5. Il comitato consultivo elegge al suo interno un
vicepresidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in
caso di sua assenza o impedimento.
6. Il comitato consultivo collabora alla definizione degli
indirizzi generali del piano annuale di APS, fornendo con
continuità al Ministro degli affari esteri informazioni, su
segnalazione dei rispettivi settori interessati, in merito a
beni, servizi o strumenti potenzialmente destinabili all'APS.
Il comitato consultivo esprime pareri obbligatori su:
a) gli indirizzi generali del piano annuale di APS
prima che essi siano sottoposti all'esame del Parlamento,
considerando separatamente il ruolo svolto dall'Italia nei
programmi degli organismi internazionali di cui essa è parte e
le iniziative di cooperazione programmate dal Governo in piena
autonomia ai sensi della lettera b) del comma 1
dell'articolo 1;
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b) la correttezza delle procedure di assegnazione
delle iniziative e delle procedure che gli sono sottoposte dal
direttore dell'Agenzia prima della loro trasmissione al
consiglio di amministrazione;
c) l'idoneità dei partecipanti alle gare
d'appalto;
d) i massimali del trattamento economico previsto
per i volontari su proposta del direttore generale;
e) il grado di compatibilità delle proposte di
iniziative di cooperazione decentrata con il programma di APS
e sulla loro efficacia;
f) gli argomenti che il presidente ritenga
opportuno sottoporre al comitato.
7. Il comitato consultivo può avvalersi della
collaborazione del personale dell'Agenzia su specifici
argomenti in elaborazione, chiamandolo a partecipare ai propri
lavori.
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