| (Personale dipendente).
1. L'organico dell'Agenzia è composto dal personale
dislocato nella sede centrale e nelle sue delegazioni estere;
il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato dai
contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non
economici. Per le materie non disciplinate da tali contratti
si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 8,
comma 4, lettera a).
2. Il trattamento economico accessorio per servizi svolti
nelle delegazioni estere è deliberato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore generale.
L'ammontare di tale trattamento non può essere inferiore al 75
per cento di quanto percepito per i corrispondenti livelli del
personale del Ministero degli affari esteri, secondo le
tabelle di equiparazione vigenti. L'indennità di servizio
all'estero è esclusa dalla contribuzione previdenziale ed
assistenziale, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle
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disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni.
3. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità
estera assunto localmente per le esigenze delle unità tecniche
locali è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.
4. Il rapporto di lavoro con le ONG, le ONLUS ed i
volontari internazionali è regolato sulla base di un contratto
collettivo di diritto privato, soggetto a valutazioni
periodiche tenuto conto dei parametri dell'Unione europea.
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