| (Soggetti abilitati).
1. Possono svolgere attività di APS per conto dell'Italia
i seguenti soggetti:
a) ONG e ONLUS che abbiano come fine istituzionale
quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di
solidarietà internazionale, senza perseguire finalità di
lucro, né direttamente, né indirettamente;
b) volontari internazionali che si impegnino a
svolgere il loro servizio nell'ambito delle iniziative di APS
programmate;
c) persone fisiche o giuridiche del Paese a cui è
destinato l'APS che, dopo aver definito con o tramite
l'Agenzia le modalità del loro ruolo all'interno
dell'iniziativa ed aver seguito eventuali corsi tecnici in
loco o in Italia, si impegnino per il bene del loro Paese a
far sì che l'iniziativa di APS raggiunga gli obiettivi
prefissati;
d) nell'ambito della cooperazione decentrata, quei
soggetti che promuovono ed eseguono azioni di APS che sono
state preventivamente sottoposte al vaglio dell'Agenzia ed
hanno da questa ottenuto giudizio positivo.
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