| (ONG e ONLUS).
1. Le ONG e le ONLUS che operano nel campo della
cooperazione con i PVS possono proporre iniziative di APS
che:
a) rientrino nel programma annuale previsto per
l'APS, nel qual caso l'Agenzia provvede al controllo di
fattibilità delle stesse iniziative ed alla loro rispondenza
agli obiettivi del programma. Il direttore generale presenta
al consiglio di amministrazione una relazione con le
valutazioni sull'iniziativa proposta previo parere del
comitato consultivo. Nel caso di valutazione positiva, ovvero
se l'iniziativa si rileva fattibile e risponde completamente
al programma annuale previsto per l'APS, il proponente gode di
un contributo pari al 100 per cento dei costi totali;
b) rientrino parzialmente nel programma annuale
previsto, nel qual caso, dopo la procedura di cui alla lettera
a), il consiglio di amministrazione delibera un
contributo non superiore al 50 per cento dei costi totali, su
proposta del direttore generale, previo parere del comitato
consultivo;
c) non rientrino nel programma annuale previsto,
nel qual caso tali programmi forniscono un elemento di
valutazione per gli indirizzi dell'anno successivo.
2. Per poter accedere ai benefìci previsti dal comma 1 le
ONG e le ONLUS operanti nel campo della cooperazione allo
sviluppo devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere costituite ai sensi degli articoli 14,
36 e 39 del codice civile;
b) avere come fine statutario quello di svolgere
attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà
internazionale;
c) non perseguire finalità di lucro e destinare
ogni eventuale introito all'autofinanziamento;
d) non essere collegate ad enti aventi scopo di
lucro;
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e) essere soggette al controllo dell'Agenzia e del
Parlamento.
3. Le ONG e le ONLUS sono iscritte in rispettivi appositi
albi tenuti presso l'Agenzia. Quest'ultima ha il compito di
tenere costantemente aggiornati gli albi, che devono contenere
altresì tutte le informazioni riguardanti ogni singola ONG e
ONLUS che servano ad una immediata e costante verifica sulla
validità dell'operato svolto, e costituiscano elemento di
valutazione al momento dell'assegnazione delle iniziative di
APS. L'Agenzia deve, altresì, sottoporre al consiglio di
amministrazione, previo parere del comitato consultivo, i casi
in cui ritenga vengano a mancare i requisiti per cui una ONG o
una ONLUS possa restare iscritta al relativo albo.
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