Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60774
DDL5075-0018
Progetto di legge Camera n. 5075 - testo presentato - (DDL13-5075)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C5075. TESTIPDL
...C5075.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 19 Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5075 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (ONG e ONLUS).
     1.  Le ONG e le ONLUS che operano nel campo della
  cooperazione con i PVS possono proporre iniziative di APS
  che:
       a)  rientrino nel programma annuale previsto per
  l'APS, nel qual caso l'Agenzia provvede al controllo di
  fattibilità delle stesse iniziative ed alla loro rispondenza
  agli obiettivi del programma.  Il direttore generale presenta
  al consiglio di amministrazione una relazione con le
  valutazioni sull'iniziativa proposta previo parere del
  comitato consultivo.  Nel caso di valutazione positiva, ovvero
  se l'iniziativa si rileva fattibile e risponde completamente
  al programma annuale previsto per l'APS, il proponente gode di
  un contributo pari al 100 per cento dei costi totali;
       b)  rientrino parzialmente nel programma annuale
  previsto, nel qual caso, dopo la procedura di cui alla lettera
  a),  il consiglio di amministrazione delibera un
  contributo non superiore al 50 per cento dei costi totali, su
  proposta del direttore generale, previo parere del comitato
  consultivo;
       c)  non rientrino nel programma annuale previsto,
  nel qual caso tali programmi forniscono un elemento di
  valutazione per gli indirizzi dell'anno successivo.
     2.  Per poter accedere ai benefìci previsti dal comma 1 le
  ONG e le ONLUS operanti nel campo della cooperazione allo
  sviluppo devono soddisfare le seguenti condizioni:
       a)  essere costituite ai sensi degli articoli 14,
  36 e 39 del codice civile;
       b)  avere come fine statutario quello di svolgere
  attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà
  internazionale;
       c)  non perseguire finalità di lucro e destinare
  ogni eventuale introito all'autofinanziamento;
       d)  non essere collegate ad enti aventi scopo di
  lucro;
 
                              Pag. 20
 
       e)  essere soggette al controllo dell'Agenzia e del
  Parlamento.
     3.  Le ONG e le ONLUS sono iscritte in rispettivi appositi
  albi tenuti presso l'Agenzia.  Quest'ultima ha il compito di
  tenere costantemente aggiornati gli albi, che devono contenere
  altresì tutte le informazioni riguardanti ogni singola ONG e
  ONLUS che servano ad una immediata e costante verifica sulla
  validità dell'operato svolto, e costituiscano elemento di
  valutazione al momento dell'assegnazione delle iniziative di
  APS.  L'Agenzia deve, altresì, sottoporre al consiglio di
  amministrazione, previo parere del comitato consultivo, i casi
  in cui ritenga vengano a mancare i requisiti per cui una ONG o
  una ONLUS possa restare iscritta al relativo albo.
 
DATA=980707 FASCID=DDL13-5075 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5075 TOTPAG=0023 TOTDOC=0021 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=001 PAGFIN=0020 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=507500 00 FASCIDC=13DDL5075 SORTNAV=0507500 000 00000 ZZDDLC5075 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati