| (Volontariato).
1. Sono considerati volontari internazionali i cittadini
italiani, quelli di altri Paesi membri dell'Unione europea ed
i cittadini dei Paesi beneficiari residenti in Italia che,
animati dai princìpi di solidarietà e prescindendo da fini di
lucro, hanno svolto o svolgono servizio di volontariato in un
PVS o PET, nell'ambito di iniziative di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà internazionale, siano esse di
carattere nazionale, regionale o locale.
2. La partecipazione di volontari ad iniziative di APS può
avvenire anche su precisa richiesta dell'interessato
all'Agenzia. I criteri di graduatoria sono stabiliti tenendo
conto delle seguenti priorità:
a) esperienze già maturate nel Paese
destinatario;
b) esperienze già maturate nel settore inerente al
progetto di APS;
c) anzianità di servizio.
3. Il rapporto di lavoro del volontario internazionale è
un contratto a termine regolato dalle norme di diritto privato
e del codice civile, in analogia con quanto applicato
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dall'Unione europea. Altri aspetti non regolamentati dalla
presente legge sono ulteriormente specificati nello statuto
dell'Agenzia. La durata del contratto è fissata
preventivamente ed è collegata al completamento
dell'iniziativa di APS. Coloro che desiderano diventare
volontari internazionali devono avere superato con esito
positivo lo specifico corso di formazione professionale
organizzato dall'Agenzia.
4. Al volontario è riconosciuto il diritto del
collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo di tempo
trascorso in aspettativa, ovvero nel servizio di volontariato,
è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e
di previdenza. Alle imprese pubbliche o private è concessa la
facoltà di assumere personale in sostituzione di quello
impiegato in attività di APS con contratto di lavoro a tempo
determinato.
5. L'attività del volontario ha termine diverso da quello
definito sul contratto ai sensi del comma 3 quando:
a) nel Paese destinatario gli organismi locali
cooperanti nell'iniziativa di APS cessano o riducono la loro
presenza in modo tale da compromettere l'efficacia del
programma;
b) nel Paese destinatario le condizioni di
sicurezza vengono a mancare a tal punto da mettere in serio
pericolo l'incolumità personale del volontario;
c) il comportamento del volontario pregiudica
l'efficacia dell'iniziativa o lede l'immagine dell'Italia.
6. Il volontario internazionale può ottenere la dispensa
dal servizio di leva quando ha prestato la sua opera per un
periodo di due anni in attività di APS. Nel caso in cui il
volontario non abbia completato il servizio biennale a causa
dei motivi di cui alla lettera c) del comma 5, decade
dal beneficio della dispensa. Se l'interruzione avviene a
causa dei motivi stabiliti alle lettere a) e b)
del comma 5, il tempo trascorso in servizio di volontariato è
proporzionalmente computato ai fini del servizio di leva.
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7. I volontari internazionali sono iscritti in un apposito
albo tenuto presso l'Agenzia. Quest'ultima ha il compito di
tenere costantemente aggiornato l'albo, che deve contenere
altresì tutte le informazioni che servono ad una immediata e
costante verifica della validità dell'operato svolto, e
costituiscono elemento di valutazione al momento
dell'assegnazione del volontario alle iniziative di APS.
L'Agenzia deve inoltre sottoporre al consiglio di
amministrazione, previo parere del comitato consultivo, i casi
in cui ritenga vengano a mancare i requisiti per cui un
volontario internazionale possa restare iscritto all'albo.
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