| (Cooperazione decentrata).
1. E' ammessa ogni forma di cooperazione decentrata su
iniziativa di regioni, province autonome, province, comunità
montane e comuni che sia stata valutata in modo positivo
dall'Agenzia.
2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono attuare
iniziative di cooperazione decentrata devono sottoporre il
proprio programma all'Agenzia, che ne valuta gli aspetti,
decidendo sulla compatibilità delle stesse con gli obiettivi
del programma annuale nazionale, ai sensi delle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell'articolo 14.
3. Nel caso in cui i programmi di cooperazione decentrata
non rientrino in alcuno dei casi previsti dalle lettere a),
b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, l'Agenzia può
comunque riconoscere un contributo alle spese degli enti di
cui al comma 1 del presente articolo, pari ad un massimo del
20 per cento nell'ipotesi di iniziative di particolare
interesse od efficacia.
4. Nel caso in cui l'Agenzia esprima parere negativo sulle
iniziative di cooperazione decentrata, tale parere deve essere
adeguatamente motivato.
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