| (Norme transitorie e finali).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede alla costituzione degli organi
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dell'Agenzia. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, alla legge 16 luglio 1993, n. 255, alla legge 17
febbraio 1994, n. 121, e al decreto-legge 1^ luglio 1996, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il consiglio di amministrazione delibera lo
statuto dell'Agenzia e provvede alla ristrutturazione e alla
riorganizzazione della sede centrale e delle unità
periferiche, determinando la dotazione organica dell'Azienda,
rilevandone i carichi di lavoro secondo le norme vigenti negli
enti pubblici non economici. Nel caso di carenza di organico,
il consiglio di amministrazione sottopone al Ministero degli
affari esteri ed agli altri Ministeri interessati un piano di
assunzioni di personale anche di altri enti pubblici in
mobilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
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